20 giugno 2020
LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE AL C.D.S. DEVE ESSERE IMMEDIATA
Nell'eventualità di un rilevamento di infrazione al codice della strada, la norma prevedela possibilità di una successiva notifica dell'atto, in deroga alla contestazione immediata,qualora sorga l'impossibilità di porla in essere (art. 201 Co. 1 bis lett. E c.d.s.).Il Tribunale, nella fattispecie, specifica che tale deroga non può essere applicata sulla base della mera norma, ma deve essere motivata nel verbale, specificando nel concreto le motivazioni che hanno reso impossibile l'immediata contestazione. Si esplicitano quali siano i casi in argomento:
determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; - impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; - impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari. La giurisprudenza ha nel tempo specificato che l'enunciazione dei motivi che riguardino la mancata contestazione debbono essere riportati sul verbale,al fine di appurare la concretezza della ragione in essere. Tale assunto è stato rammentato anche nella sentenza n. 511/2020 del Tribunale Di Reggio Emilia.
contestazione
verbali
c.d.s.
| inviato da geronimo il 20/6/2020 alle 17:45 | |
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11 marzo 2019
GLI AUTOVELOX DEVONO ESSERE VISIBILI ED INDIVIDUABILI DAGLI AUTOMOBILISTI
La norma di cui all'art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che "le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere» ben visibili" e la necessaria visibilità' della postazione di controllo per il rilevamento della velocità' quale condizione di legittimità dell'accertamento , con la conseguente nullità' della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da un ultimo affermata anche da questa Corte (Cass.25392/2017, non massimata). Ne deriva la fondatezza della prima doglianza per violazione dell'art. 142 comma 6 bis Cds;
Cassazione 6407/2019
Guida
automobilista
autovelox
| inviato da geronimo il 11/3/2019 alle 14:11 | |
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10 giugno 2016
SI POSSONO RILEVARE LE INFRAZIONI AL CDS ANCHE NELLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO
Per quanto attiene l'applicazione del C.d.s. nelle aree private soggette al pubblico transito, ai fini delle violazioni commesse nel mancato rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, si deve far riferimento non tanto al concetto di proprietà della strada, ma alla sua destinazione (Cass. Civ. Sez. III 17 aprile1996, n. 3633). Si può aggiungere che, per destinazione si intende quella che il soggetto, con un atto di volontà, implicito od esplicito, ha inteso dare all'area di sua proprietà; nulla osta alla definizione di area privata se su questa si svolge di fatto un passaggio abusivo di un numero elevato di veicoli e di persone, ancorché si evinca facilmente la destinazione dell'area. In pratica, deve esistere una situazione di accesso di un numero indeterminato e indiscriminato di persone che sia giuridicamente lecita. Un'area (concetto più generale rispetto a quello di strada) privata, aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato di veicoli, viene equiparata ad un area pubblica (Tar Puglia Sez. II 24 marzo 1994, n. 491) lastrada privata condominiale, pertanto, quale strada di pubblico transito, deve soggiacere alle norme di al D.Lgs. 30 aprile 1992,n.285. Tale assunto ha comunque trovato definitivamente risposta nel recente parere ( n. 2507/2016 del 29 aprile 2016) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è intervenuto per fugare ogni dubbio sulla validità delle contestazioni alle violazioni del C.d.s. nelle strade private aperte al pubblico.
codice della strada
| inviato da geronimo il 10/6/2016 alle 14:33 | |
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2 settembre 2015
NON FERMARSI AL POSTO DI BLOCCO COSTITUISCE REATO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE
La Corte di Cassazione costantemente riafferma il principio che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, sent. n. 40 del 10/09/2013, E, Rv. 257915; Sez. 2, sent. n. 46618 del 20/11/2009, Corrado e altri, Rv. 245420; Sez. 2, sent. n. 41419 del 18/09/2009, Lorusso, Rv.245243; Sez. 4, sent. n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535; Sez. 6, sent. n. 31716 del 08/04/2003, La raspata, Rv. 226251 e altre conformi).
Corte di Cassazione sentenza 24 giugno 2015 n. 26528
| inviato da geronimo il 2/9/2015 alle 15:27 | |
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2 settembre 2015
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA- CERTEZZA TEMPORALE
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo186 del codice della strada, anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 7 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'articolo 186, con qualsiasi mezzo,e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, ora priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale (Sezione IV, 11 marzo 2014, Pittiani).
Nel caso in esame va però rilevato che la "prova" del superamento del tasso rilevante per la ravvisabilità è stata fornita attraverso la valorizzazione degli esiti degli esami sulle urine.
Sul punto è stato evidenziato che l'illecito in esame è rapportato all'entità di alcool presente nel sangue al momento del fatto:l'indagine tossicologica, solitamente compiuta con il cosiddetto alcoltest deve, pertanto, individuare la condizione del conducente al momento della guida, attraverso un'indagine che, prossima cronologicamente al fatto, sia in grado di rispondere all'interrogativo sulla presenza dell'alcool nel sangue al momento della guida.
L'esame esperito indica la quantità di etanolo presente nelle urine ma non reca alcuna attendibile informazione scientifica dalla quale possa inferirsi la quantità di alcool ematico ( il dato giuridicamente rilevante) e \ soprattutto)l'epoca dell'assunzione della sostanza.
L'etanolo riscontrato, in ipotesi, potrebbe, infatti, essere l'esito risalente nel tempo ed anteriore alla condotta di guida.
Cass.Penale Sent. Sez. 4 Num. 27005 Anno 2015
| inviato da geronimo il 2/9/2015 alle 15:3 | |
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19 agosto 2015
GUIDA SENZA PATENTE - NON SONO AMMESSE LE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI CC SUL VERBALE
La sentenza di primo grado ha fondato la pronuncia di condanna sulle risultanze del verbale di contestazione a firma dei Carabinieri, dal quale il Tribunale ha desunto la prova che, in data 13 settembre 2010, il minore fosse stato fermato mentre si trovava alla guida del veicolo Kymco Agility e che gli fosse stata contestata la violazione dell'art.116, commi 13 e 18 cod. strada con la motivazione<perché circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della prescritta patente di guida perché mai conseguita>.
Occorre,in proposito distinguere, tra le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, quelle dichiarazioni che riguardano il fatto costituente oggetto d'indagine dalle dichiarazioni che si riferiscono ad un reato diverso, posto che l'inutilizzabilità dibattimentale prevista dall'art. 350, comma 7,cod. proc .pen. colpisce solo il primo tipo di dichiarazioni spontanee (Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Ricciardi, Rv. 243846; Sez.6, n.15483 del 12/02/2004, Cortese, Rv.229342); il verbale di dichiarazioni spontanee riguardante un fatto penalmente rilevante diverso da quello oggetto d'indagine può, invece, essere acquisito in altro processo come documento
(Sez.6, n. 15791 del 14/03/2005, Martinuzzi, Rv. 231875).
Con particolare attenzione agli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione, va poi precisato che le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli art.350 e 351 cod. proc. pen., annotate ex art.357 cod. proc. pen., non rientrano nell’elencazione tassativa di cui all’art.431 cod. proc. pen., relativa agli atti che trasmigrano nel fascìcolo per il dibattimento e dì cui si può dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili. Ne consegue che le sommarie informazioni assunte senza le garanzie difensive dalla persona a cui carico emergono indizi di reità non possono essere utilizzate in dibattimento, imponendo l’art.63 cod. proc.pen. di interrompere l’interrogatorio qualora emergano indizi dì reità; la prova contenuta in quegli atti deve, quindi, essere nuovamente formata nel dibattimento.
Occorre,inoltre, distinguere l'inutilizzabilità dalla nullità, posto che la prima si riferisce all'assunzione di prove acquisite <in violazione dei divieti stabiliti dalla legge> (art. 191 cod.proc.pen.), mentre la nullità discende dall'assunzione di prove senza l'osservanza delle prescritte formalità (Sez. 2, n. 15877 del 27/03/2008, Lo Verde, Rv. 239775; Sez. 1, n. 7491 del 27/05/1994, Mazzuoccolo, Rv. 198371; Sez. 1, n. 2891 del 16/11/1993, dep.1994,Nuzzo, Rv. 198590; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv.190571).
Cass.23306/2015
| inviato da geronimo il 19/8/2015 alle 15:10 | |
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5 luglio 2015
AUTOVELOX E TELELASER DEVONO ESSERE REVISIONATI PERIODICAMENTE. SI APPLICA SU AUTOVETTURA CON CONTACHILOMETRI ANALOGICO, LA TENUITA' DEL FATTO. NULLITA' DEI VERBALI.
Il Giudice di pace di Vasto, con la sentenza n.268 del 5giugno 2015, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n.28 del 16 marzo 2015 , che ha determinato alcune modifiche al codice penale ( art. 131 bis, tenuità del fatto), nelle quali si precisa che innanzi ad un fatto criminoso di gravità ridotta non si procede più alla punizione del colpevole ma all’ archiviazione del procedimento penale, ha annullato un verbale di violazione al c.d.s. , consistita nell'eccesso di velocità rilevata con apparecchio “autovelox”. La violazione di eccesso di velocità rilevata con l'autovelox su un'autovettura che superava i16 km orari oltre il limite consentito, munita di contachilometri analogico e non digitale, è stata ritenuta nulla, per la tenuità del fatto. Il giudice ha presupposto che la violazione possa non essere considerata volontaria, tanto da non intravedere la pericolosità del soggetto, vista la esiguità del fatto. Tale considerazione rileva il principio secondo cui discendono le regole generali del diritto, in base alle quali, i principi di tale ordinamento si devono applicare anche anche alle sanzioni amministrative. Sostanzialmente, chi circola con un'autovettura munita di contachilometri digitale e non analogico, qualora superi di pochi chilometri il limite di velocità, non può essere sanzionato,in considerazione della tenuità del fatto. Ancor più importante la sentenza n.113/15 del 18.06.2015 della Corte Costituzionale, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.45 comma 6, del D.lgs n.285/1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche funzionali di tarature. La sentenza della Consulta corregge cosi' l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che riteneva non applicabile agli autovelox la legge n.273/1991, relativa alla verifica della taratura degli apparecchi di misurazione elettronica della velocità. In conclusione, se gli apparecchi di controllo elettronico della velocità (autovelox, tele laser) non sono stati sottoposti a visit eperiodiche, la constatazione della violazione è nulla. CorteCostituzionale n. 113/2015
autovelox
| inviato da geronimo il 5/7/2015 alle 21:35 | |
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3 giugno 2015
TRASCRIZIONE PRA - QUERELA DI FALSO - NULLA LA CARTELLA ESATTORIALE SUL MANCATO PAGAMENTO DEL BOLLO
Si riporta un intervento esplicativo di Plagenza Fabrizio, pubblicato sul sito Diritto.it.Valenza trascrizione P.R.A. - mezzo di prova contraria idonea a rendere nulla la trascrizione al P.R.A. - riflesso sull'illegittimità della pretesa tributaria per il bollo auto – nota a Sentenza n.26720/28/14 Commissione Tributaria Provinciale di RomaSi segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma- n. 26720/28/14 con la quale la Commissione adita, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, difeso dall’Avv. Fabrizio PLAGENZA del Foro di Roma, volto all'annullamento della pretesa tributaria, relativa alla tassa bollo auto 2009 richiesta con cartella di pagamento notificata entro il termine di 3 anni, ha annullato la pretesa sul presupposto che, come sancito che"l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle asse dovute dal 1^ gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli e autoscafi si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte",così come previsto dall'art. 5, 51^ comma del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella Legge 7 marzo 1986, n. 60(nel caso di specie la cartella di pagamento era stata notificata,come detto, entro il predetto termine triennale), la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la trascrizione al P.R.A. degli atti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli costituisce soltanto un mezzo di pubblicità ma il trasferimento di proprietà si realizza per l'effetto del mero consenso delle parti, sicchè le risultanze del P.R.A. hanno il valore di presunzione semplice che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. Civ. n. 7267 del 2000).Nel caso trattato dalla CTP adita, la ricorrente aveva esposto l'estraneità al possesso del veicolo, contestandola mediante produzione di denuncia-querela. La Commissione precisa che, "a prescindere dal fatto che la denuncia – querela (circa la falsità del trasferimento di proprietà dell'autovettura) costituisce di per sé (per le conseguenze penali cui andrebbe incontro la ricorrente nel caso di accertata falsità delle circostanze rappresentate nella querela di falso),quel mezzo di prova contraria idonea a rendere nulla la trascrizione al P.R.A. del trasferimento di proprietà a suo nome e, quindi, illegittima la pretesa tributaria per il bollo auto".Nonostante la costituzione in giudizio sia dell'Ente Impositore che del creditore sostanziale, la CTP di Roma ha annullato la cartella di pagamento ritualmente notificata nel termine prescritto.
La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti - ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Ne consegue che, fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura. Sez. III, sent. n. 7267 del 01-06-2000 Sez. I, sent. n. 4489 del 28-03-2002
cartella esattoriale
| inviato da geronimo il 3/6/2015 alle 13:14 | |
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26 settembre 2014
L'AUSILIARIO DEL TRAFFICO DEVE ESSERE ABILITATO PER POTER CONTESTARE LE VIOLAZIONI AL CDS
ausiliario del traffico
| inviato da geronimo il 26/9/2014 alle 14:12 | |
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3 febbraio 2014
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - GARANZIE DIFENSIVE
Le garanzie difensive nel momento in cui si eseguono gli accertamenti inerenti la guida in stato di ebbrezza (es.: alcool test ) si deve ritenere sussistente l'obbligatorietà di erudire l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, così come espressamente previsto dall'art. 114 disp att. c.p.p. Nel qual caso non venga resa edotta siffatta facoltà, si determina la nullità generale ai sensi dell'art. 182 c.p.p. L' enunciazione deve essere formulata prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo (Cass.,Sez. III, 28 marzo 2012 (dep. 18 aprile 2012), n. 14873; Sez. II, 12aprile 2011 (dep. 16 maggio 2011), n. 19100; Sez. II, 23 marzo 2011(dep. 1 aprile 2011), n. 13392; Sez. I, 4 febbraio 2010 (dep. 1 marzo2010) n. 8107; Sez. IV, 14 marzo 2008 (dep. 16 aprile 2008), n.15739; Sez. IV, 25 settembre 2003 (dep. 7 novembre 2003), n. 42715). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10136/2014 ha statuito che, qualora il prelievo non sia necessario a scopi terapeutici, è necessario il consenso dell'interessato, il cui rifiuto è, pertanto, da ritenersi legittimo.
Altra sentenza (Cass.,Sez. IV, 12 febbraio 2008 (dep. 11 marzo 2008), n. 10850) ha ritenuto però non perentoria, nella fattispecie, la norma che prevede l'avviso della presenza di un legale, atteso che il mero accertamento cognitivo effettuato dalla polizia giudiziaria assume la forma esplorativa dell' attività di polizia amministrativa. In ogni caso, financo si ritenga valida quest'ultima tesi, la stessa corte afferma che tale obbligo sussiste comunque qualora si desume lo stato di alterazione del conducente da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza ancora prima della prova spirometrica.
guida in stato di bbrezza
| inviato da geronimo il 3/2/2014 alle 13:57 | |
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20 ottobre 2013
ART. 126 BIS CO.2 - PATENTE A PUNTI - NON SI DECURTANO AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO CHE NON INDICA IL CONDUCENTE
La Corte Costituzionale, con sentenza n, 27 del 24.01.2005, ha ritenuto l’art. 126 bis, comma 2 del Codice della strada, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando omette di comunicare le generalità del conducente che ha commesso l’infrazione, in quanto verrebbe violato il principio di ragionevolezza. Precisa altresì che l'omissione della comunicazione dei dati può essere sanzionata ai sensi dell'art.180 Co.8 del c.d.s. La suprema corte di Cassazione ha sentenziato per ben due volte, a sezioni unite, ( Cass. Sez. unite civili n. 16276 del 12/07/2010; Cass. Sez. unite n. 3936 del 13 marzo 2012 ) la non operatività della decurtazione dei punti al proprietario del mezzo , se non è stato accertato chi si trovasse alla guida al momento dell' infrazione.
patente
| inviato da geronimo il 20/10/2013 alle 1:17 | |
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23 settembre 2013
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - ASSICURATO TRASPORTATO - DANNO ALLA PERSONA - RISARCIMENTO A CARICO DEL PROPRIO ASSICURATORE - SPETTANZA
Tratto dal sito www.adods.org nel seguente link: http://www.adods.org/4/post/2013/09/assicurazione-assicurazione-obbligatoria-rca-assicurato-trasportato-m-danno-alla-persona-risarcimento-a-carico-del-proprio-assicuratore-spettanza.html
Corte di Cassazione n. 19963 del 30 agosto 2013. Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza ha affermato che, sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”).
assicurazione
| inviato da geronimo il 23/9/2013 alle 4:16 | |
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22 settembre 2013
IRRILEVANTE, AI FINI PROBATORI, LA DICHIARAZIONE DELL’AGENTE POSTALE PER PROVARNE LA TEMPESTIVITA' DELLA NOTIFICA - INDISPENSABILI LE RICEVUTE.
La Corte di Cassazione Civ. Con la sentenza n. 21042 del 13 settembre 2013 imprime un'ulteriore rafforzamento al convincimento che il termine per le notifica riguardante il c.d.s. debba essere considerato perentorio. La Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero dell’interno. L’ordinanza era stata notificata subordinatamente ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada. In prima Istanza il ricorso del Ministero venne accolto dal Tribunale e successivamente cassato dalla S.C., atteso che era incorsa la tardività della notifica in falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e 201 del C.d.s. , concretizzatasi oltre i 150 giorni (ora novanta) . L'agente notificatore del servizio Postale Italiano ha dichiarato di aver notificato il verbale di accertamento, ma non ha fornito alcuna prova con le conseguenti ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica doveva ritenersi eseguita oltre i 150 giorni.
notifiche
| inviato da geronimo il 22/9/2013 alle 13:50 | |
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20 settembre 2013
LICENZIAMENTO DI DIPENDENTE CHE RIFIUTA UNA MANSIONE SUPERIORE – ILLEGITTIMO
Licenziamenti
| inviato da geronimo il 20/9/2013 alle 14:58 | |
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20 settembre 2013
ASSICURAZIONE - SUSSISTE LA COPERTURA ANCHE IN MANCANZA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO - PER ESSERE LIQUIDATI BASTA IL PREVENTIVO DEL DANNO SUBITO.
(Cass. n. 3654 del 14/02/2013) L’articolo 1460, 2^ comma, c.c. si applica anche alla sospensione dell’assicurazione di cui all’art. 1901 c.c. La S.C afferma che il principio di cui all’art. 1460 del c.c. deve essere applicato anche alla sospensione dell’assicurazione prevista dall’art. 1901 c.c. Nella sostanza, in una polizza contro gli infortuni, in occasione di un sinistro stradale, non può rifiutare il pagamento a favore dell’assicurato assumendo che , al momento del sinistro, la garanzia era sospesa perché non era stato versato il premio annuale nel termine contrattualmente convenuto.Altro indirizzo giurisprudenziale della S.C., viene assunto nella Sentenza n. 14535/2013, secondo cui, per ottenere il risarcimento dall’assicurazione basta presentare il solo preventivo di spesa per la riparazione del danno subito.
assicurazione
| inviato da geronimo il 20/9/2013 alle 14:34 | |
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19 settembre 2013
NULLE LE MULTE DEI VIGILI IN BORGHESE
La cassazione Cassa le multe contestate dall'agente che non e' in servizio e non indossa la divisa, poichè non "riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria". In tal caso dunque non e' tenuto a multare gli automobilisti. Il vigile in borghese aveva fatto la contravvenzione ad una signora a cui poi l'aveva recapitata a casa. I giudici del palazzaccio ricordano che "gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme". I giudici di Piazza Cavour sottolineano che "come risulta da quanto riportato nella sentenza impugnata e da quanto ammesso dallo stesso Comune, il verbale di contestazione e' stato redatto da un agente della polizia municipale in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico". Per questo, conclude la Corte, "l'agente di polizia municipale nel momento dell'accertamento dell'infrazione contestata a [...] non rivestiva la qualifica di agente della P. G. come sostenuto dal Comune".
polizia municipale
| inviato da geronimo il 19/9/2013 alle 16:2 | |
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1 settembre 2013
CONTESTAZIONE IMMEDIATA IN SEDE DI SINISTRO STRADALE - NECESSARIA
Omessa contestazione in caso di violazioni relative a un sinistro stradale Nelle violazioni relative a un sinistro stradale non è sufficiente riportare sul verbale che l’accertamento è avvenuto a seguito dell’intervento in loco per “incidente stradale con feriti”, mentre dovrà essere chiarito che sono stati necessari ulteriori accertamenti e verifiche dato che il solo fatto che gli accertamenti delle violazioni siano connesse a un sinistro non impedisce la contestazione immediata.
contestazione immediata
| inviato da geronimo il 1/9/2013 alle 10:8 | |
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18 agosto 2013
NOTIFICA A MEZZO POSTA
Corte di Cassazione Civile n. 13278, sez. VI del 28/5/2013
Alla stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 03/2010 e n. 258/2012 nonchè, per quanto di rilievo in questa sede, dalla Corte di Cassazione, fra l'altro, con le sentenze n. 1224/1999 e n. 28856/2005; queste ultime, in particolare, hanno affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata
notifiche
| inviato da geronimo il 18/8/2013 alle 21:29 | |
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22 giugno 2013
FOTOGRAFIE EFFETTUATE CON AUTOVELOX - POSSIBILE VIOLAZIONE DELLA PRIVACY - RESPONSABILITA'
Cortedi Cassazione Civile sez. I 31/3/2013 n. 5023 Convenne innanzi al Pretore di Bologna il Corpo di Polizia Municipale di omissis chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti perla violazione della sua privacy, nella somma di L. 5.500.000. A suo dire il 26 aprile 1998 un apparecchio autovelox aveva ritratto la sua vettura con a bordo una sua cliente e la foto era stata allegata alla notifica del verbale della infrazione ai limiti di velocità, e, dopo la notifica effettuata presso la sua abitazione, la documentazione era stata consegnata irregolarmente nelle mani della moglie, che aveva chiesto il ritiro. Di qui la turbativa della pace domestica e familiare. E la riferibilità all'Ente di appartenenza dell'agire anzidetto, nei suoi profili di accertamento-contestazione-notificazione, e non certo al Ministero dell'Interno - è completata dalla indiscutibile legittimazione del Sindaco-Comune per i procedimenti di opposizione ex lege n. 689 del 1981, al verbale di contestazione redatto dagli agenti della Polizia Municipale (Cass. 17189/2007 - 21624/2006). La riferibilità delle conseguenze dannose ex art. 2043 c.c., dell'agire di tali Agenti è poi evidente alla luce del disposto dell'art. 28 Cost. e art. 2049 c.c.. E' dunque errata, come esattamente denunziato, la statuizione della Corte di Bologna di "estraneità"del Comune dalle conseguenze illecite dell'agire dei suoi dipendenti,accertatori e notificatori della contestata violazione del codice della strada .
privacy
autovelox
| inviato da geronimo il 22/6/2013 alle 21:2 | |
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22 giugno 2013
AUTOVELOX NASCOSTO - REATO DI TRUFFA
 La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013 ha ritenuto configurabile il reato di truffa a carico della società fornitrice dell' autovelox, usato in maniera occulta e non visibile agli automobilisti. L' illegittimità dell'apparecchiatura e configurabile dal posizionamento effettuato in maniera tale da essere accultato agli stessi automobilisti e, seppur le numerose circolari ministeriali siano state , nel merito, esaustive, alcuni comuni , pur di far cassa, continuano a violare le prescrizione riguardanti il loro uso . Gli atuovelox, in sostanza, devono essere visibili e debitamente segnalati, poiché, secondo la Corte di Cassazione si potrebbe incorrere nel reato di truffa. Per la la S.C. è legittimo il sequestro dell'apparecchiatura poiché esiste un "rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di t
autovelox
| inviato da geronimo il 22/6/2013 alle 19:39 | |
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14 gennaio 2013
L'AUTOVELOX DEVE ESSERE SEGNALATO - LA POSTAZIONE FISSA NON DEVE ESSERE INSTALLATA NELLE STRADE URBANE
Con la Circolare delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5888, del 22 ottobre 2012, viene esplicitato che non è consentita l'installazione di postazioni fisse dei dispositivi di cui all'art. 4, Co. 1 del Decreto Legge n. 121/2002, convertito in Legge n. 168/2002 e successive modificazioni, se non su strade urbane di scorrimento definite dall'art. 2, Co 3, lett. d) del Codice, previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002". In sostanza, dopo i segnali che indicano l'inizio del centro abitato, non sarebbe consentita l'installazione dei dispositivi autovelox a postazione fissa. La Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, n. 21199 del 28 novembre 2012, ha accolto il ricorso dell'automobilista che eccepiva la mancata segnalazione della presenza dell'autovelox.
autovelox
| inviato da geronimo il 14/1/2013 alle 23:11 | |
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6 dicembre 2012
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - L'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO PRESSO LA STAZIONE DI POLIZIA E' ILLEGITTIMO
La Corte di Cassazione, Asez. Pen. con Sentenza 14 marzo – 31 maggio 2012, n. 21192 rimarca che il terzo comma dell'art. 186 del c.d.s. non prevede l'accompagnamento coattivo del conducente presso gli uffici di polizia. Le ipotesi di accompagnamento coattivo al di fuori delle ipotesi prescritte dalle norme non sono legittime.
guida in stato di ebbrezza
| inviato da geronimo il 6/12/2012 alle 13:32 | |
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30 novembre 2012
RICORSO PENDENTE - TEMPO PER PRESENTARE LA PATENTE DI GUIDA ALLA POLIZIA
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, del codice — a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito (Cass., Sez. II, 10 novembre 2010, n. 22881). Corte di Cassazione Civile n. 20534/2012, sez. VI-2 del 21/11/2012
presentazione patente
| inviato da geronimo il 30/11/2012 alle 17:31 | |
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28 ottobre 2012
INCIDENTI - IL COMUNE DEVE VIGILARE SULLA CONDIZIONE DELLE STRADE
La Corte di Cassazione III civile del 28 settembre 2012, n. 15430, i cui più recenti giudizi (v. Cass. 18.10.2011 n. 21508) hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09; 9546/09;15384/06; 3651/06). Occorre, invero, avvertire che, la strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato(L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies e succ. mod.), è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del Comune
incidenti
| inviato da geronimo il 28/10/2012 alle 21:6 | |
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14 ottobre 2012
NOTIFICHE VERBALI - OMESSA NOTIFICA - CONOSCENZA TARDIVA - ANNULLABILITA'
Il ricorrente impugna l’ordinanza del 22 marzo 2010 del giudice di pace di Sassari, emessa ai sensi dell’articolo 23, primo comma, legge 689 del 1981, con la quale veniva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso proposto avverso sei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada. Il ricorrente chiarisce nel suo ricorso avanti al giudice di pace di aver avuto notizia delle violazioni in questione soltanto all’esito di un accesso effettuato nel dicembre del 2009 ad Equitalia di Sassari e all’esito della richiesta di copia dei verbali avanzata al Comando dei vigili. La Corte di Cassazione con sentenza !5479/2012 accoglie il ricorso del cittadino.
Notifiche
| inviato da geronimo il 14/10/2012 alle 12:55 | |
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27 settembre 2012
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - USO DI FARMACI - MISURAZIONI DISCORDANTI
Etilometro - uso di farmaci che possono alterare il risultato dell'accertamento tecnico La Corte di Cassazione Penale sez. IV del 13/07/2012 , n. 28388 ha sentenziato che il controllo con L’etilometro non rappresenta una prova legale per cui di fronte alla difesa del ricorrente circa l’uso di farmaci che avrebbero potuto alterare il risultato dell’accertamento tecnico, il giudice ha il dovere di motivare la decisione o comunque di effettuare una valutazione, senza rimettersi asetticamente al risultato dell’apparechio.
Etilometro
| inviato da geronimo il 27/9/2012 alle 11:51 | |
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30 agosto 2012
Z.T.L. - CONCORSO DI PIU' VIOLAZIONI - OGNI SINGOLA VIOLAZIONE DEVE ESSERE CONTESTATA
Per la S.C. , Cassazione Civile sez. II 12/4/2012 n. 5809 , ogni illecito deve essere punito con una singola sanzione, in quanto la norma non ha introdotto in materia di sanzioni amministrative l'istituto della "continuazione", analogo a quello penalistico, bensì quello della "reiterazione", corrispondente ad alcune forme dell'aggravante della "recidiva" (art. 99 C.P.).
Z.T.L.
| inviato da geronimo il 30/8/2012 alle 17:45 | |
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17 agosto 2012
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA A CAUSA DELL'ASSUNZIONE DI FARMACI - NON SUSSISTE
La Corte di Cassazione con sentenza 13 luglio 2012, n. 28388 accoglie il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S., poiché nell'esame dell'alcoltest non si è tenuto conto dell'assunzione di alcuni farmaci ingeriti dal conducente a causa di una malattia cronica. In sostanza, i giudici di merito , hanno il dovere di valutare tutte le circostanze influenti ai fini della decisione.
guida in stato di ebbrezza
| inviato da geronimo il 17/8/2012 alle 5:11 | |
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13 luglio 2012
FONDO VITTIME DELLA STRADA - SPETTA IL RISARCIMENTO ANCHE SE LA DENUNCIA E' INCOMPLETA
Il fondo vittime della strada deve provvedere al risarcimento del danneggiato anche qualora la denuncia del sinistro sia incompleta. Così ha deciso la Corte di Cassazione civ. n.9939/2012.
Incidenti stradali
| inviato da geronimo il 13/7/2012 alle 19:12 | |
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2 luglio 2012
AUTOSTRADA - CORSIA D'EMERGENZA - SOSTA - LICEITA'
La Cass. Pen. N. 19170/2012 del 29.6.2012 afferma che la sosta in autostrada , sulla corsia di emergenza, è lecita se sopraggiunge un momento di forte stanchezza. Nella sostanza, il possibile colpo di sonno, deve essere paragonato ad una condizione di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza.
corsia d'emergenza
| inviato da geronimo il 2/7/2012 alle 22:57 | |
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